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Statuto della Condotta

    TITOLO I

    DEFINIZIONE E SCOPI

     

    Art. 1

    PRINCIPI E VISIONE

    La Condotta, Slow Food Bassa Bergamasca è un’Associazione senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale , di formazione della persona e culturale, su base volontaria, che opera secondo i principi del buono pulito e giusto in particolare nel campo dell’alimentazione per la difesa dei diritti primari, dell’ambiente e dei beni comuni ponendo la centralità del cibo quale elemento imprescindibile di sviluppo equo e sostenibile, affinché tutti possano trarre piacere dal cibo. E’ costituita ai sensi dello Statuto Nazionale, quale livello organizzativo territoriale, all’interno della quale i soci esercitano l’attività associativa.

     

    Art. 2

    SEDE E DURATA

    L’Associazione ha sede nel Comune di Treviglio (BG), alla Via Gerola 17.

    L’Associazione ha durata indeterminata.

     

    Art 3

    OGGETTO E SCOPO

    La Condotta, in coerenza con lo statuto dell’Associazione Nazionale e limitatamente al proprio ambito territoriale ed associativo si propone di perseguire per tutti il diritto al piacere senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Difende la sovranità alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la protezione della diversità biologica e culturale, il rispetto del lavoro, dell’ambiente e delle persone ad esso legate.

    Per ottenere tali scopi, la Condotta si propone, in particolare, di:

    1. promuovere la filosofia dell’Associazione e trovare nuovi soci e sostenitori;
    2. sviluppare la rete di Terra Madre e le Comunità del Cibo nel territorio di competenza;
    3. sviluppare la presenza e la rete organizzata dell’Associazione;
    4. sviluppare e promuovere progetti di educazione alimentare;
    5. sviluppare e promuovere progetti di tutela della biodiversità;
    6. realizzare e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare e promuovere gruppi di acquisto solidale e comunità di supporto;
    7. promuovere progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi;
    8. promuovere pratiche che tutelino il benessere animale;
    9. stabilire rapporti e collaborazioni con enti pubblici, consorzi di tutela, associazioni gastronomiche e di produttori, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza della produzione agro-alimentare;
    10. collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell’ambiente e il rispetto della natura, condizione irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio gastronomico, nonché per la difesa e la valorizzazione delle diverse forme di cultura popolare e della storia locale;
    11. mantenere rapporti e promuovere iniziative con le altre Condotte e con i Convivium esteri;
    12. sviluppare l’attività di autofinanziamento a sostegno dei progetti della Condotta stessa, dell’Associazione Regionale e delle Associazioni nazionale e internazionale;
    13. costituire ove possibile un comitato scientifico consultivo formato da esperti eno-gastronomi e del mondo dell’agricoltura, della cultura e dell’arte, con il compito di fornire pareri e suggerimenti sulle iniziative territoriali e nazionali;
    14. operare per la difesa dell’ambiente, del paesaggio, del suolo e del territorio; in particolare, contrastando il cambiamento climatico, sottolineando il legame tra produzione e consumo di cibo e costi ambientali.

     

    Art. 4

    ATTIVITA’

    Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo la Condotta può a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    a)    istituire nella sede sociale una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire luogo d’incontro, d’interscambio, di formazione;

    b)    predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;

    c)    promuovere iniziative enogastronomiche e culturali di ogni genere a favore degli associati; tali attività potranno essere svolte anche a favore dei non associati per favorirne l’adesione all’Associazione;

    d)    promuovere e sostenere iniziative con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’identità

    e)    storico-culturale del territorio a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso la salvaguardia della biodiversità;

    f)     svolgere corsi di formazione per la diffusione degli scopi sociali;

    g)    organizzare manifestazioni sociali, eventi, mostre, convegni, incontri, dibattiti, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi istituzionali, anche, eventualmente, mediante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci o di terzi;

    h)    organizzare raccolte fondi per scopi istituzionali e sociali;

    i)      favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l’approfondimento di interessi delle tematiche sociali;

    j)      favorire iniziative finalizzate alla riduzione della filiera produttore-consumatore;

    k)    stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la

    l)      fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

    m)  svolgere attività di acquisto collettivo e distribuzione di beni, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale e in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione.

    La Condotta svolge la propria attività in conformità alle finalità dell’Associazione Slow Food, coerentemente ai principi e alle norme dettati dallo Statuto Nazionale e in attuazione delle politiche associative.

     

     

     

     

    TITOLO II

    SOCI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

    CAPO I

    I SOCI

     

    Art. 5

    DIRITTI DOVERI DEL SOCIO E PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

    Sono soci della Condotta tutte le persone fisiche che richiedendo l’adesione all’Associazione, accettano le regole del presente Statuto e di tutti i suoi allegati.

    Il socio della Condotta con la propria adesione sostiene l’Associazione e diventa automaticamente socio dell’Associazione Slow Food Italia.

    Il numero dei soci è illimitato e tutti i soci che hanno raggiunto i 16 anni di età hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo il principio del voto singolo.

    La partecipazione all’Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

    La Condotta per il perseguimento del proprio fine istituzionale si avvale prevalentemente delle attività in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

    La Condotta può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

    Si perde la qualifica di socio per:

    a) mancato pagamento della quota associativa;

    b) esclusione deliberata dal Comitato Esecutivo di Slow Food Italia (da ora in avanti solo Comitato Esecutivo), deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con il presente Statuto o con lo Statuto Nazionale.

    Lo scioglimento della Condotta non comporta la perdita di qualifica di socio di Slow Food Italia.

     

    CAPO II

    LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

     

    Art. 6

    LA CONDOTTA O CONVIVIUM

    L’istituzione di una Condotta, o Convivium, viene formalmente chiesta da un comitato promotore al Comitato Esecutivo con il parere favorevole del Comitato Esecutivo Regionale. Tale richiesta deve essere corredata da un dossier di candidatura predisposto sulla base dei requisiti indicati e richiesti dal Comitato Esecutivo.

    La Condotta deve avere un numero minimo di soci pari a cinquanta. Eventuali deroghe e modifiche potranno essere autorizzate dal Comitato Esecutivo, sentito il Comitato Esecutivo Regionale.

    Il territorio e l’ambito di competenza funzionale della Condotta viene stabilito, su proposta del Comitato di Condotta, dal Comitato Esecutivo, in base sia all’omogeneità della zona e alle sue tipologie agroalimentari, sia a specifiche esigenze organizzative.

    La Condotta deve assumere identità autonoma salvo deroga del Comitato Esecutivo.

     

     

     

    Art. 7

    ORGANISMI

    Sono organismi di direzione politica, di governo e di controllo della Condotta:

    a) l’Assemblea dei Soci;

    b) il Comitato di Condotta;

    c) il Fiduciario (o Presidente);

    d) il Revisore dei Conti (o Collegio dei revisori dei conti) se nominato.

     

    Le cariche istituzionali sono svolte a titolo gratuito.

     

    Art. 8

    L’ASSEMBLEA DEI SOCI

    L’Assemblea dei Soci è l’organo d’indirizzo e di direzione politica della Condotta. E’ costituita da tutti gli iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative. E’ convocata almeno una volta l’anno, in unica sessione, dal Comitato di Condotta in forma scritta da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purchè ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.

    L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

    L’Assemblea deve essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta motivata da almeno un terzo dei soci con un minimo di venti.

    Può essere inoltre convocata dal Comitato Esecutivo sentito il Comitato Esecutivo Regionale.

               

    L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

     

    L’Assemblea ha il compito di:

    a) definire gli indirizzi e le direttive generali della Condotta;

    b) approvare eventuali modifiche allo statuto di Condotta, in seguito ad autorizzazione del Comitato Esecutivo;

    c) approvare il rendiconto economico e finanziario entro il 31 marzo di ogni anno;

    d) eleggere e revocare i membri del Comitato di Condotta e individuarne le responsabilità;

    e) eleggere i delegati che partecipano all’Assemblea Regionale.

     

    In occasione del Congresso Nazionale, viene convocato, secondo le norme stabilite dal

    Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale il Congresso di Condotta che ha il compito, oltre a quelli previsti per l’Assemblea dei Soci, di eleggere i delegati al Congresso Regionale e la proposta di delegati per l’assise nazionale.

     

    Art. 9

    IL COMITATO DI CONDOTTA

    Il Comitato di Condotta è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di cinque soci, eletti dal Congresso di Condotta; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

    Il Comitato di Condotta si riunisce:

    a) tutte le volte che il Fiduciario lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri con un minimo di due;

    b) comunque una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico-finanziario della Condotta.

     

    Il Comitato è convocato dal Fiduciario o su richiesta di un terzo dei suoi membri, in forma scritta da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 3 giorni contenente l’indicazione dell’ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.

    Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o telefonica o, con qualsiasi altro mezzo utile purché sia dato atto della possibilità di intervento alla discussione ed alla deliberazione di tutti i suoi membri.

    Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Il Comitato è presieduto dal Fiduciario o, in sua assenza, dal socio anagraficamente più anziano.

    Il Comitato di Condotta è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Condotta.

    In particolare ha il compito di:

     

    a)    eleggere al proprio interno ed eventualmente revocare il Fiduciario; tali provvedimenti sono soggetti a ratifica da parte del Comitato Esecutivo;

    b)    nominare uno o più delegati (di norma il Fiduciario) a partecipare alla Conferenza delle Condotte;

    c)    definire al proprio interno i ruoli utili all’organizzazione e alla gestione delle attività;

    d)    programmare l’attività della Condotta;

    e)    predisporre il rendiconto economico-finanziario;

    f)     convocare l’Assemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l’anno per la delibera sul rendiconto di gestione;

    g)    provvedere a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l’amministrazione;

    h)    curare la tenuta dei libri sociali: libro soci, libro verbali Assemblea dei Soci e libro verbali Comitato di Condotta;

    i)      coordinare la propria attività di gestione con le direttive e i regolamenti emanati dal Comitato Esecutivo;

    j)      monitorare l’uso del marchio Slow Food sul proprio territorio e segnalare tempestivamente al Comitato Esecutivo i casi di utilizzo non corretto;

    k)    individuare sostituti di membri dimissionari del Comitato di Condotta da proporre in approvazione all’Assemblea dei Soci, di norma entro sei mesi dalle dimissioni stesse;

    l)      organizzare le attività associative sul territorio di competenza e promuovere il tesseramento all’Associazione;

    m)  gestire rapporti con Enti pubblici, istituzioni, organi di informazione e realtà produttive del territorio di competenza;

    n)    promuovere e realizzare tutte le iniziative caratterizzanti l’Associazione, proposte dagli organismi dirigenti nazionali che, in alcuni casi, potranno essere indicate come vincolanti e obbligatorie;

    • o)    disporre l’apertura e il rinnovo di linee di credito;

    p)    nominare e revocare, tra i soci della Condotta, su proposta del Fiduciario, il Tesoriere cui è affidata la supervisione sul sistema dei controlli interni.

     

    Art.10

    IL FIDUCIARIO O PRESIDENTE

    Il Fiduciario, o Presidente, viene eletto dal Comitato di Condotta tra i propri membri,

    immediatamente dopo lo svolgimento dell’Assemblea dei Soci. Tale nomina deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo.

    Il Fiduciario ha la firma sociale, è il legale rappresentante della Condotta e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci e del Comitato di Condotta.

    I suoi compiti sono:

    a)    convocare e presiedere il Comitato di Condotta;

    b)    propone al Comitato di Condotta la nomina del Tesoriere;

    c)    esercitare, nei casi di necessità, i poteri del Comitato di Condotta, salvo ratifica di questo alla prima riunione;

    d)    partecipare insieme ad uno o più delegati alla Conferenza delle Condotte, se indicato dal Comitato di Condotta.

     

    Salvo deroghe specifiche deliberate dal Comitato Esecutivo, il Fiduciario può ricoprire la carica per un massimo di due mandati anche non consecutivi.

     

    Art. 11

    IL REVISORE DEI CONTI

    Il Revisore unico, o il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall’Assemblea dei Soci qualora venga ritenuto opportuno o sia obbligatorio in base a norme di legge. Dura in carica quanto il Comitato di Condotta. Al Revisore unico o al Collegio, compete la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale; esprime con apposita relazione un giudizio sulla proposta di bilancio preventivo e sul rendiconto dell’esercizio.

     

    Art. 12

    MARCHIO SLOW FOOD

    La Condotta può utilizzare il logo associativo secondo i principi e le norme dettate dalla Carta di utilizzo dei marchi Slow Food a parte sottoscritta. La violazione di tali norme può comportare l’inibizione all’uso da parte del Comitato Esecutivo. Tale provvedimento comporta lo scioglimento della Condotta. Il logo utilizzato, di proprietà di Slow Food Italia, deve essere esclusivamente quello fornito alla Condotta dagli uffici nazionali.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CAPO III

    IL PATRIMONIO

     

    Art. 13

    IL PATRIMONIO

    Il patrimonio della Condotta è costituito da:

    • quanto versato a tale titolo dai soci o da terzi;
    • dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno alla Condotta a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privata, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
    • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    • ogni altra entrata con vincolo di destinazione patrimoniale.
    •  

    Le entrate della Condotta potranno essere costituite da:

    • quote associative;
    • contributi di privati;
    • contributi di Enti e Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • entrate derivanti da attività anche di natura commerciale svolte a favore dei soci o di terzi in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

     

    Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali della Condotta, riguardanti le attività statutariamente previste.

    E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e patrimonio durante la vita della Condotta salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

    La Condotta partecipa allo sviluppo del movimento nazionale riconoscendo all’Associazione nazionale la titolarità del contributo annuale di ciascun socio nella misura deliberata annualmente dal Comitato Esecutivo.

     

    Art. 14

    L’ESERCIZIO SOCIALE

    L’inizio e la chiusura dell’esercizio sociale della Condotta sono fissati al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno.

    Deve essere istituito e gestito a cura del Comitato di Condotta, un sistema contabile atto ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

    Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto dal Comitato di Condotta il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea dei soci.

    Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare

    adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’Associazione. Deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il 31 marzo.

    E’ facoltà dell’organo amministrativo presentare, unitamente al rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Comitato stesso e l’andamento previsionale della Condotta.

    Il sistema contabile cui uniformare la gestione amministrativa deve essere coerente con i regolamenti deliberati dal Comitato Esecutivo.

    Tutti i libri sociali sono depositati presso la sede sociale della Condotta.

    Il Fiduciario dovrà inviare al Comitato Esecutivo Regionale copia del rendiconto consuntivo, predisposto dal Comitato di Condotta entro un mese dall’approvazione.

     

    Art. 15

    SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE O ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

    Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione della Condotta avviene in caso di revoca

    dell’autorizzazione da parte del Comitato Esecutivo. Altresì, lo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci. In tali casi l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a uno o più Enti riconosciuti che perseguono finalità analoghe a quelle della Condotta o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa previsione legislativa.

     

    Art. 16

    RINVIO

    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente e a quanto previsto dallo Statuto Nazionale di Slow Food Italia.

     

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